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Biblia, Ps » Guicciardini, Francesco Le cose fiorentine - p. 49

Guicciardini, Francesco

Le cose fiorentine


tucta la cictà, che tucta era guelfa, nondimeno la cura era principalmente
de' capitani di Parte guelfa, e' quali havevano officio di vigilare et provedere
drento et fuora a tucte le cose che fussino a conservatione de' guelfi. Ma in
progresso di tempo, essendo e' ghibellini per lungo exilio diminuiti et impo-
veriti et el nome dello Imperio ridocto in Italia in pocha extimatione, si raf-
freddò quella ardente rabbia contro alla parte, et in più volte ne furono
restituiti molti alla cictà, tanto che, come è la natura delle cose, che insino icona nota
non sono interropte vanno sempre multiplicando alla via che hanno presa,
si diminuì tanto la memoria delle antiche factione, che molti, e' maggiori de'
quali erano stati manifestamente ghibellini, cominciorono a obtenere et exer-
citare e' magistrati. Questa cosa, multiplicata forse più che non comportava
la sicurtà della Parte, decte occasione a nuova provisione, la quale, usata male,
fu causa di grandissimo exterminio; perchè alcuni cictadini, o gelosi della salute
de' guelfi o disegnando insino da principio servirsi di questa arme honesta alle
loro inhoneste cupidità, operorono che nel 1354 fu rinnovata la legge che exclu-
deva e' ghibellini dagli uficii, aggiugnendo lire cinquecento di pena a qualunque icona nota
gli exercitassi. Ma havendosi visto per experientia che questo non bastava a ri-
muovere e' ghibellini dalla Republica, perchè malvolentieri si trovava chi gli ac-
cusassi a' rectori, et poi era difficillimo fare le pruove bastante ne' giudicii, fu nel
1357 data per nuova legge, [non so se facta in Palagio o alla Parte], auctorità
a' capitani di Parte che, vincendosi per dua terzi di loro che uno fussi ghibellino,
non so se fussi necessario n'havessino pruove o pure se bastava ne fussino
d'accordo, dovessino notificarglene, et se doppo questa notificatione exercitava
lo uficio, era lecito a ognuno accusarlo et e' rectori erano obligati a condannarlo,
perchè la notificatione haveva forza di pruova legiptima. Questo modo, benchè icona nota
aperse la via di excludere e' ghibellini soctomectendogli alla voluntà de' capi-
tani, parve più mansueto perchè, dove prima uno ghibellino exercitando lo uficio,
al quale forse si riputava habile, era condannato sanza esserne prima stato adver-
tito et sanza sapere d'havere contrafacto alla legge, la notificatione de' capitani
pareva che gli ammunissi che non exercitassino gli uficii non volendo essere

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